Il D.M. 11/04/2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche alle quali devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D. Lgs 81/08 (idroestrattori, ponti sviluppabili, apparecchi di sollevamento, ecc….) ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti all’esecuzione delle verifiche, qualora non effettuate dall’INAIL e/o dalle ASL.
Il decreto stabilisce che la prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL che deve effettuarla entro 60 giorni dalla richiesta; le ASL sono, invece, titolari delle verifiche successive, che devono essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta del Datore di lavoro.
In caso di acquisto o installazione di una nuova attrezzatura, riportata nell’Allegato VII del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve immediatamente effettuare una comunicazione al Dipartimento INAIL competente per territorio, che assegnerà un numero di matricola all’attrezzatura. Il datore di lavoro dovrà, altresì, comunicare l’eventuale successiva vendita, spostamento di sede o alienazione dell’attrezzatura, al fine di consentire all’INAIL l’aggiornamento della banca dati istituita.
La prima verifica deve essere richiesta dal datore di lavoro all'INAIL almeno 60 giorni prima della data di scadenza, comunicando il luogo dove è disponibile l’attrezzatura da verificare. Nella richiesta dovrà essere indicato anche il nominativo dell’organizzazione pubblica o privata, abilitata secondo le modalità stabilite nell’allegato III del Decreto, della quale l’INAIL si dovrà avvalere nel caso in cui non sia in grado di provvedere all’esecuzione della verifica nel termine stabilito o con la quale l’Ente abbia stipulato specifici accordi (si veda art. 2, comma 3).
Le verifiche successive alla prima devono, invece, essere richieste almeno trenta giorni prima della data di scadenza alle ASL competenti per territorio. Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà indicare il luogo dove è disponibile l’attrezzatura da verificare e il nominativo dell’organizzazione abilitata della quale l’ASL si dovrà avvalere nel caso in cui non potesse provvedere direttamente all’esecuzione della verifica nel termine stabilito.
Tutta la documentazione relativa alle verifiche e alla denuncia deve essere conservata nel luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.
Le organizzazioni abilitate all’esecuzione delle verifiche devono possedere specifici requisiti (riportati nell’Allegato I) ed essere inserite in un apposito elenco, messo a disposizione dei datori di lavoro dall’INAIL e dalle ASL per l’individuazione del soggetto di cui intendano avvalersi in caso di indisponibilità degli Enti.
Nell’Allegato II del decreto sono riportate nel dettaglio le modalità di effettuazione delle verifiche (verifiche periodiche e prime verifiche periodiche) e delle indagini supplementari per le varie attrezzature soggette.
Per maggiori dettagli consultare il testo del decreto, disponibile al link http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF645F66-DA42-4644-8CEA-03964CDB2C03/0/20110411_DI.pdf
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