L’Art. 80 D.Lgs 81/2008, modificato dal D.Lgs 106/2009, prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al quale sono esposti i lavoratori. Già il D.Lgs 626/1994, prevedendo l’obbligo di valutazione di tutti i rischi, aveva posto tacitamente a carico del datore di lavoro anche l’obbligo di valutazione del rischio elettrico. Il D.Lgs 81/2008 dedica un intero Capo del Titolo III alla sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche, ribadendo che non è sufficiente garantire la conformità degli stessi alla regola tecnica ma è necessario individuare ed applicare tutte le misure di sicurezza necessarie a contenere i rischi residui presenti.
Più in dettaglio, l’art. 80 prevede:
1- che il datore deve adottare “le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione”;
2- l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, considerando anche eventuali interferenze, i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili;
3- che il DDL adotti, a seguito della valutazione, le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre al minimo i rischi, con particolare attenzione alla conduzione in sicurezza del lavoro e alla predisposizione di procedure di uso e di manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. Tali procedure, devono essere predisposte e attuate sulla base delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali di uso e di manutenzione predisposti dal costruttore/fornitore delle apparecchiature e di quelle indicate nelle norme tecniche.
Per adempiere a questi obblighi il datore di lavoro dovrà rivolgersi ad un esperto qualificato che lo supporterà per individuare, valutare e gestire il rischio elettrico nella propria azienda. L’approccio consigliato è suddividere la realtà aziendale classificandola in aree omogenee per il rischio elettrico, quali ad esempio: luoghi ordinari, luoghi a maggior rischio in caso d’incendio, luoghi conduttori ristretti, luoghi con pericolo di esplosione, cabine di trasformazione MT/BT, locali ad uso medico ecc.…
Successivamente, dovrà accertarsi che, in relazione alla classificazione effettuata, gli impianti elettrici siano installati e manutenuti nel rispetto della regola dell’arte. La sicurezza di un impianto elettrico, infatti, dipende anche dal mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza iniziali ed è, pertanto, indispensabile effettuare delle verifiche periodiche di funzionamento delle parti soggette ad usura e sottoporre gli impianti alle verifiche periodiche di cui al DPR 462/2001 da parte di organismo notificato.
Quindi, per garantire la conformità degli impianti è necessario accertarsi che essi siano progettati e installati a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) e manutenere e verificare regolarmente gli impianti. Infine, deve essere effettuata un’attività di informazione e di formazione dei lavoratori sul rischio elettrico e sul corretto impiego degli impianti e degli apparecchi elettrici e, ove necessario, mettere a disposizione idonei D.P.I. per garantire livelli di sicurezza accettabili.
Nell’area Download del nostro sito è possibile scaricare un cartello informativo per i lavoratori contenente le misure comportamentali per la prevenzione del rischio elettrico.