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Approfondimenti per la valutazione del rischio da STRESS lavoro-correlato

L’art. 28 del D.Lgs 81/08, così come modificato dal D.Lgs 106/09, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato e che tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro a decorrere dalla data di elaborazione delle stesse e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Il coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha emanato, nel mese di marzo 2010, una guida operativa per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato. Lo stress legato al lavoro è in costante aumento; si stima, infatti, che circa il 50-60% delle giornate lavorative perse in un anno siano da attribuire a patologie correlate allo stress e che interessino circa il 22% dei lavoratori (in Italia la percentuale sale al 27%, al di sopra della media Europea). L’utilizzo di nuove forme contrattuali di lavoro (c.d. lavori atipici), la scarsità di lavoro, gli alti carichi di lavoro e le interferenze tra lavoro e vita privata potrebbero in futuro contribuire alla diffusione sempre maggiore del fenomeno.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere effettuata analizzando gli aspetti dell’organizzazione del lavoro che, all’occorrenza, può essere migliorata con l’adozione di idonee azioni correttive e l’attuazione di codici di condotta e accordi di clima *. Al processo di valutazione e gestione del rischio devono partecipare attivamente i lavoratori e i loro rappresentanti, prevedendo non solo il loro coinvolgimento ma anche la formazione e l’informazione “continua” sull’argomento.

*: gli accordi di clima sono accordi stipulati tra la parte datoriale e le rappresentanze dei lavoratori tesi al benessere organizzativo, ossia alla capacità dell’organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori per tutti i livelli e ruoli.

Il percorso di valutazione del rischio deve essere preceduto da una serie di azioni aventi diverse finalità, quali:

Azioni comunicative ed informative, volte a sensibilizzare tutti i lavoratori e lo stesso management sul problema stress lavoro-correlato, per far sì che si affronti seriamente la questione;

Analisi documentale e del contesto, necessaria per individuare gli indicatori aziendali di stress lavoro-correlato. Essa riguarda la gestione dell’organizzazione e del processo lavorativo, la definizione precisa delle regole e responsabilità per ogni ruolo ricoperto nell’organizzazione (è utile, infatti, predisporre un mansionario contenente le competenze ed i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle varie attività, valorizzando le competenze e favorendo, ove possibile, l’autonomia di ogni singolo lavoratore), la  presenza di fattori di stress critici legati all’ambiente di lavoro (inadeguata illuminazione, alte o basse temperature, carenze igieniche e strutturali, spazi di lavoro ristretti o non ergonomici, eccessiva rumorosità, ecc….), la presenza di fattori critici di stress legati alla mansione (lavori ripetitivi, lavori monotoni, eccessivo carico di lavoro ricadente sul singolo operatore, lavori ad alto rischio infortuni, ecc…), la presenza di indicatori oggettivi di potenziale presenza di stress per i lavoratori (conflitti interpersonali ripetuti e frequenti, lamentele ricevute per errori o inadempienze commessi dal personale, comportamenti scorretti o inadeguati dei lavoratori, richieste di cambio mansioni, alto tasso di assenteismo per malattia, infortuni gravi o ricorrenti, ecc....);

Azioni formative, per rafforzare le diverse competenze per la gestione costante del rischio.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, e ove necessario, dovranno essere attuati interventi di prevenzione collettiva (attuazione di un sistema di gestione che valorizzi le competenze del personale, che stimoli nuove potenzialità, che ascolti le istanze dei dipendenti; che garantisca l’equità di retribuzione e la responsabilizzazione del personale; che stimoli il senso di utilità sociale; che preveda programmi di formazione e informazione permanente per i lavoratori e promuova  stili di vita sani; che garantisca un ambiente di lavoro salubre e confortevole; un orario di lavoro sostenibile; un’alternanza di mansioni), o individuale (consultori interni, sorveglianza sanitaria mirata a specifiche esigenze, ecc…).

Dal momento che lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto di lavoro, non esistono criteri che possano escludere a priori la presenza di stress correlato al lavoro. Tuttavia, è possibile che, a seguito della valutazione, non vengano rilevati fattori potenziali di stress e che, quindi, non siano necessarie valutazioni più approfondite, né l’attuazione di azioni correttive in aggiunta a quelle già predisposte.  

Il testo integrale della guida operativa è disponibile al link

http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/doc_CTIPL/DLgs_81_08_rischio_stress_lavoro-correlato_marzo2010.pdf

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