A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene utile approfondire brevemente il ruolo del preposto alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs 81/08.
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il "Preposto" come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
E' da segnalare che il Testo Unico Sicurezza ha cambiato significativamente il ruolo del preposto, definendo innanzitutto il ruolo che deve svolgere in azienda (si veda art. 2 comma 1 lettera "e" D.Lgs 81/08) ed i relativi obblighi che deve assolvere (si veda art. 19 D.Lgs 81/08). Inoltre, sono state definite le infrazioni e relative sanzioni, in maniera distinta dalle altre figure della sicurezza (si veda art. 56 D.Lgs 81/08), ed i contenuti minimi della sua formazione (si veda art. 37 comma 7 D.Lgs 81/08).
Il preposto può essere considerato una "sentinella per la sicurezza", infatti, è suo compito sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione da parte dei lavoratori delle direttive ricevute. Il preposto opera, pertanto, in "prima linea" e nel contesto operativo in cui possono determinarsi problemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma deve far applicare quelle disposte da altri (datore di lavoro e dirigenti) e la sua responsabilità è circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente da indicazioni normative più ampie o dai compiti assegnati.
Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, ecc... vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della squadra/reparto/officina/sala, in quanto gli è stato attribuito il potere gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato per iscritto (si veda a tal proposito l'art. 299 del D.lgs 81/08 "esercizio di fatto di poteri direttivi" che sancisce che gli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri spettanti a tali figure).
Nel corso degli anni, inoltre, la giurisprudenza ha più volte stabilito che per ricoprire il ruolo di preposto non è essenziale un rapporto di lavoro subordinato con il Datore di Lavoro (Cassazione Penale 33548 settembre 2001....).
Infatti, chiunque in un'azienda assuma, in qualsiasi modo (principio dell'effettività), una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, sì da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire è tenuto al controllo sul rispetto, da parte di questi ultimi, delle misure di sicurezza predisposte. (cass. Penale sentenza n. 22118 03.06.2008....).
Pertanto, potrebbero essere considerati preposti anche persone non investite di incarichi formali, come ad esempio: soci di società, lavoratori più esperti, lavoratori più anziani, ecc...