L’art. 47 c. 2 del D.Lgs. 81/08 riprende il principio generale enunciato dall’ormai abrogato art. 18 D.Lgs. 626/94, secondo il quale in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno. Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.L’art. 47 al comma 7 stabilisce anche il numero minimo di rappresentanti: uno nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori; tre nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori e sei in tutte le altre aziende o unità produttive con oltre 1.000 lavoratori. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al fondo di sostegno previsto dall’art. 52 del D.Lgs 81/08, versando un contributo obbligatorio pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono riportate nell’art. 50 D.lgs. 81/08.
Come devono avvenire le elezioni nelle aziende fino a quindici dipendenti?
L’accordo interconfederale del 22 giugno 1995 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL prevede, salvo quanto diversamente disposto da accordi stipulati per specifici settori o comparti, che la riunione dei lavoratori per le elezioni del loro rappresentante, debba essere dedicata esclusivamente alla funzione elettiva. L’elezione, inoltre, si deve svolgere a suffragio universale diretto (hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola) e a scrutinio segreto, risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Prima della riunione i lavoratori nominano al loro interno un segretario di seggio che, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere apposito verbale. Il verbale delle elezioni effettuate deve essere notificato senza ritardi al datore di lavoro, per l’espletamento degli obblighi a suo carico. La durata in carica del rappresentante eletto è di tre anni e possono essere eletti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nel rispetto del principio della rappresentanza sindacale, si ritiene, tuttavia, che il rappresentante eletto possa comunque essere rimosso dall’incarico dalla maggioranza dei lavoratori e che le elezioni possano avvenire anche per alzata di mano, purché deciso all’UNANIMITA’ dai lavoratori (nell’area download del nostro sito è disponibile il verbale di elezione diretta del RLS). Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei suoi compiti, permessi retribuiti pari a 12 ore/anno per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti, 30 ore annue nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, a 40 ore annue nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
Come devono avvenire le elezioni o la designazione nelle aziende con oltre quindici dipendenti?
Nelle aziende o unità operative da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU. Qualora la contrattazione di categoria abbia definito un numero di RSU superiore a quello stabilito nell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 (a- 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b- 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3 mila dipendenti; c- 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b) la stessa contrattazione potrà identificare un numero di RLS superiore a uno, ma comunque, nell’ambito del numero complessivo della RSU. All’atto della costituzione della RSU, il candidato a RLS deve essere indicato esplicitamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
Nelle aziende o unità operative da 201 a 300 dipendenti
Qualora la RSU sia composta da tre soggetti, sono individuati due rappresentanti tra i componenti della RSU con l’aggiunta di un ulteriore rappresentante eletto con le modalità stabilite in sede di accordo interconfederale il 20 dicembre 1993 (la medesima della RSU). Qualora la RSU sia composta da un numero superiore di persone, il RLS sarà individuato tra i componenti della RSU. All’atto della costituzione della RSU, i candidati a RLS devono essere indicati esplicitamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
Nelle aziende o unità operative con oltre 300 dipendenti
Di norma, il numero dei RLS previsti è quello stabilito dall’art. 47 c. 7 D.Lgs 81/08 e tale numero è ricompreso nel numero dei componenti della RSU. La contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS superiore, ma comunque, nell’ambito del numero complessivo della RSU. All’atto della costituzione della RSU, i candidati a RLS devono essere indicati esplicitamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.