Salve, premesso che il tema della delega di funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è tra i più controversi e dibattuti in dottrina, Le riportiamo di seguito alcune considerazioni circa l’utilizzo di tale strumento.
REQUISITI DELLA DELEGA1- Deve risultare da atto scritto avente “data certa“ ed essere accettata per iscritto dal delegato;
2- La persona delegata deve possedere i requisiti professionali ed esperienza adeguati alla natura delle funzioni delegate;
3- Deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l’autonomia di spesa, necessari allo svolgimento delle funzioni;
4- Deve essere comunicata e pubblicizzata nell’ambito dell’organizzazione.
La delega di funzioni non esclude, tuttavia, l’obbligo di vigilanza per il datore di lavoro sul corretto ed effettivo espletamento delle funzioni trasferite *. In taluni casi il delegato può a sua volta delegare talune funzioni ad altri soggetti, fermo restando il rispetto dei suddetti requisiti e l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate *. È, infine, da precisare che taluni obblighi del datore di lavoro non sono delegabili (nomina del RSPP e valutazione dei rischi).
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L’obbligo si intende assolto nel caso in cui l’azienda implementi e mantenga attivo un efficace sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001; Linee guida UNI INAIL). Per maggiori dettagli sulla questione si colleghi al seguente link http://www.sardellaconsulenze.it/l-esperto-risponde.asp?id_espe=56
VANTAGGI PER L’ORGANIZZAZIONEL’istituto della delega costituisce un importante strumento di organizzazione aziendale, indispensabile per le strutture “complesse”. Essa, infatti, consente di allocare le responsabilità in capo ai soggetti sui quali effettivamente gravano decisioni e poteri di spesa.
SVANTAGGI PER L’ORGANIZZAZIONEÈ dubbio se la delega valga sempre ad esimere la responsabilità del delegante, oppure se possa comportare un concorso di responsabilità tra delegante e delegato. Infatti, il disposto del comma 3 dell’art. 16 del T.U. sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi) genera qualche perplessità ove sancisce che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante.
LA FIGURA DEL DIRIGENTESecondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il Dirigente si caratterizza quale “alter ego” del datore di lavoro per l’intera azienda o per un “ramo” di essa e con autonomia e discrezionalità decisionale tali da poterne influenzare l’andamento. L’ampiezza della sfera decisionale del Dirigente potrebbe rendere irrilevante la mancanza di una specifica delega “alla sicurezza”, a condizione però che il potere decisionale possa estendersi a tutte le attività e funzioni aziendali.
RESPONSABILITA’ DEL DELEGATOVariano in funzione delle attribuzioni e competenze conferite; in caso di inadempienza possono essere comminate sanzioni pecuniarie e interdittive, sia in sede di controllo da parte degli organi di vigilanza, che a seguito di infortuni o tecnopatie (malattie professionali) eventualmente insorte ai lavoratori. Il testo unico sicurezza (D.Lgs 81/08 e smi) tratta le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti in maniera congiunta (cfr art. 18 D.Lgs 81/08 e smi).
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