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Mi chiamo Andrea e sono titolare di una Ditta (6 dipendenti) che fornisce servizi di supporto alla logistica (picking) nelle sedi dei clienti. I miei dipendenti guidano muletti elettrici e, oltre alla formazione che hanno gia' , mi domando se devono fare anche i narco-test. Il responsabile della sicurezza del committente dice che e' indispensabile. Voi cosa ne pensate ? potete darmi qualche riferimento di norma ?. Mi auguro che mi vogliate rispondere. saluti e grazie

(chiesto da A.)
Risposta:

06/02/2013

La guida dei carrelli elevatori adibiti alla movimentazione delle merci rientra tra le attività a rischio per la sicurezza e la salute dei terzi, in quanto riportata nell’allegato I dell’intesa Stato-Regioni del 30/10/2007 (cfr. punto 2 lettera n).

Con il Provvedimento del 17/09/2008 viene recepito quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi. Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici.

In data 30/03/2010 il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta ad un quesito proposto, pubblica nella sezione FAQ (sicurezza sul lavoro) del proprio sito web un chiarimento sulla tipologia degli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i conduttori dei mezzi di movimentazione delle merci, precisando testualmente che  “il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha esteso le nozioni di salute e sicurezza anche alla tutela dai rischi che il prestatore di lavoro potrebbe causare a terzi. A tal fine l’art. 41, comma 2 ,del d.lgs. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria si possa sostanziare in visite preventive in fase preassuntiva e visite periodiche che possono consistere in esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. In particolare, attraverso l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 30 ottobre 2007, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, è stato previsto che il lavoratore adibito o da adibire a mansioni a rischio (tra le quali rientra, per espressa volontà del legislatore, la conduzione di macchine di movimentazione terra e merci) debba essere sottoposto a test diagnostici per gli accertamenti di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Infatti, la ratio dei provvedimenti è definire ed attivare procedure e misure di sicurezza volte a tutelare l’incolumità del lavoratore e di terze persone e, quindi, finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni lavorative “a rischio”.

La finalità di tutelare in primis la sicurezza della collettività e dei singoli, si evince anche dal fatto che è prevista la non idoneità allo svolgimento di particolari mansioni, in caso di uso, anche senza dipendenza, della sostanza stupefacente o psicotropa.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che i lavoratori con mansione di conduttori di carrelli elevatori per la movimentazione delle merci, debbano essere necessariamente sottoposti ad accertamenti sull’assenza di dipendenza e/o assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

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