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Spettabile Sardella Consulenze, avrei bisogno di un Vs. parere riguardo ad un problema presentatomi. Io, datore di lavoro di un impresa di servizi devo effettuare dei lavori utilizzando del personale che sara' distaccato da altra azienda di un mio amico. Il consulente lavoro mi dice che gli obblighi di contribuzione e paga sono dell'azienda che distacca i lavoratori e per quanto riguarda la sicurezza ? E se gli operai distaccati causano danni ? mi conviene rinnovare la polizza..... per assicurare i rischi di possibili danni a terzi, che mi consigliate? Grazie e buon 2012

(chiesto da E.)
Risposta:

Si configura il distacco, previsto dall’art. 30 del D.Lgs 276/03, quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. In tale caso, il datore di lavoro (del lavoratore distaccato) rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, gli obblighi ed oneri sono a carico del datore di lavoro distaccatario (colui che utilizza il lavoratore), così come ben definito dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza), che prevede, tra l’altro, che il distaccante è obbligato solo ad informare e formare il lavoratore sui rischi “tipici” generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

Pertanto, gli obblighi sono ripartiti dai due datori di lavoro (distaccante e distaccatario) così come di seguito riportato:

Obblighi DISTACCANTE

Obblighi DISTACCATARIO

·        Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INAIL), calcolata con riferimento alla tariffa a premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato *;

·        Retributivi e contributivi;

·        informazione e formazione del lavoratore sui rischi “tipici” generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato;

·        acquisizione del consenso del lavoratore distaccato nei casi in cui il distacco comporti un mutamento di mansioni (peggioramento).

N.B.: Il trasferimento ad un’unità operativa sita a più di 50 km. da quella in cui il lavoratore è occupato, può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

* la circolare 3/2004 del ministero dell’interno chiarisce che l’infortunio occorso al lavoratore distaccato non può influire sul rapporto assicurativo e contributivo dell’impresa distaccataria.

·        Valutazione dei rischi/aggiornamento valutazione dei rischi;

·        Sorveglianza sanitaria;

·        Informazione e formazione sui rischi specifici;

·        Fornitura dei dispositivi di protezione individuale;

·        Vigilanza e controllo;

·        Adeguamento dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;

·        Individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione per eliminare/ridurre i rischi;

·        Gestione delle emergenze.

Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti di terzi per danni cagionati dai lavoratori distaccati, è da precisare che più volte la giurisprudenza ha ribadito il principio secondo il quale gli obblighi di tutela previsti sono a carico del datore di lavoro che utilizza il lavoratore, ma i danni cagionati dal lavoratore sono posti a carico dell’impresa distaccante, come componente dei costi di questa.

In altre parole, se alla base del distacco è presente uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, è indubbio che la responsabilità per eventuali danni cagionati dai propri lavoratori siano a carico dello stesso datore di lavoro, secondo il criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, previsto dall’art. 2049 c.c.

In ogni caso, Le consigliamo di mantenere comunque attiva la polizza già stipulata.

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