(chiesto da M. P.)
Risposta:
Egregio Ing. Paparelli,
abbiamo esaminato il quesito proposto e la Sua interpretazione è sicuramente esatta, in quanto l’Accordo che avrebbe dovuto modificare le regole sulla formazione del Datore di lavoro che ricopre l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è stato ancora approvato. Quindi, nulla è cambiato in merito.
Ponendo l’attenzione sull’art. 95 del D.Lgs 626/94 (ora abrogato) e sulla Circolare del Ministero del Lavoro n° 154 del 19/09/1996 si evince chiaramente che l’esonero permanente dalla frequenza del corso di formazione è riferito all’esperienza maturata “sul campo” dal datore di lavoro. Pertanto, pur in presenza di una modifica della forma giuridica dell’attività (da ditta individuale a società), si configura ancora l’esonero già citato, poiché l’esperienza maturata dal datore di lavoro resta immutata.
Tuttavia, è da ricordare che l’art. 34 del nuovo Testo Unico prevede che uno specifico accordo da sancire in sede di conferenza Stato - Regioni, disciplinerà le modalità dell’aggiornamento formativo per il DDL/RSPP, che si applicherà anche agli “esonerati” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 626/94.
Per ulteriori approfondimenti può consultare l’articolo “A proposito del Datore di lavoro/RSPP” presente in banca dati, accedendo al sito www.sardellaconsulenze.it
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