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Salve, ...una ditta individuale con 3 dipendenti del settore commercio all'ingrosso... deve adempiere agli obblighi della sicurezza? E quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro? Grazie

(chiesto da C. P.)
Risposta:
Sicuramente nella Sua azienda è pienamente applicabile la Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda gli obblighi a carico del datore di lavoro, essi sono molteplici e finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Compito più arduo di tutti è sicuramente l'organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza che diffonda tra il personale la cultura della prevenzione e della sicurezza sul posto di lavoro, che, ricordiamolo, ha ancora un costo troppo elevato per il nostro Paese, sia in termini sociali che economici.

Il D.Lgs 81/08 (testo unico sicurezza) tra i vari obblighi impone al Datore di lavoro di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella propria azienda. Qualora non è presente in azienda un vero e proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, nel senso che mancano le figure essenziali per la gestione della sicurezza, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente se previsto, gli addetti alla gestione delle emergenze, ecc..., sarà compito del Datore di lavoro organizzarlo.

Nel Suo caso, il datore di lavoro potrebbe valutare l'ipotesi di svolgere direttamente, ai sensi dell'art. 34 e dell'allegato II del D.Lgs 81/08, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, frequentando specifici percorsi formativi (datore di lavoro/RSPP, primo soccorso, antincendio) e dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, dovrà nominare, se previsto, il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in possesso di specifici requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08. Questi collaborerà, unitamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda e per individuare le misure di prevenzione e protezione ritenute idonee per eliminare o ridurre tali rischi. A seguito della valutazione, il datore di lavoro dovrà elaborare il documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 17 comma 1 lettera a). Nel Suo caso, tuttavia, è possibile autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro, inoltre, deve provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti. Tali attività servono a garantire la qualità del lavoro. Infatti, è stato testato che gli interventi di tipo tecnologico, seppure necessari, non sono sufficienti a risolvere i problemi legati alla sicurezza poiché vi è, comunque, un elemento di imprevedibilità costituito dal fattore umano, che può in parte essere colmato soltanto attraverso la sensibilizzazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori sui pericoli insiti nelle varie situazioni lavorative. Non a caso, la formazione prevista dal 81/08 è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività lavorativa in sicurezza. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi, ed è "destinata a ciascun lavoratore"; allo stesso tempo deve essere "sufficiente e mirata", poiché in stretta relazione con il progresso tecnologico e scientifico.

E', altresì, compito del datore di lavoro consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dall'art. 50 del D.Lgs 81/08 e fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali ritenuti idonei, sentito anche il parere del medico competente se nominato.

Gli obblighi a carico del Datore di lavoro non si esauriscono con i suddetti adempimenti e sarebbe difficile elencarli tutti dettagliatamente, tuttavia, ci auguriamo di aver fornito uno spunto per un'attenta analisi della realtà lavorativa e per la definizione degli interventi consequenziali.

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