(chiesto da G.)
Risposta:
Tutte le aziende iscritte nel registro delle imprese hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2250 del c.c., di indicare negli atti e nella corrispondenza:
1- la sede dell'azienda;
2- l'ufficio del registro presso cui è iscritta e il numero di iscrizione;
3- lo stato di liquidazione nel caso si sia verificata una causa di scioglimento.
In aggiunta, le società di capitali devono riportare l'ammontare del capitale effettivamente versato e quello disponibile a seguito dell'ultimo bilancio approvato, nonchè l'eventuale presenza di un unico socio (ad esempio s.r.l. unipersonali).
Tali informazioni vanno pubblicate anche sul sito internet dell'azienda, solo se trattasi di società di capitali.
L'omessa indicazione delle suddette informazioni comporta una sanzione pecunaria da 206 a 2065 Euro.
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