(chiesto da A.)
Risposta:
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 81/08, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP nelle ipotesi contemplate nell'allegato II del Decreto, dandone preventivamente informazione al RLS.
LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E' CONSENTITO NEI SEGUENTI CASI:
1. Aziende artigiane e industriali (1)............fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..................fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca.......................................fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende ................................................fino a 200 Lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il datore di lavoro per poter ricoprire l'incarico di RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore soggetti ad aggiornamento periodico, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, nel rispetto dei contenuti definiti mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla pubblicazione del suddetto accordo conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
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