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home l'esperto risponde Quali sono i compiti del rappresentante ...

Quali sono i compiti del rappresentante della sicurezza, vista la mia neo nomina a tale incarico vorrei informarmi sul ruolo e importanza di tale incarico.

(chiesto da F.)
Risposta:

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) non ha dei doveri, ma delle attribuzioni. E’ eletto dai lavoratori e dura in carica tre anni, salvo quanto diversamente stabilito in sede di contrattazione collettiva. Non è mai sanzionabile e può essere rimosso dall’incarico, dalla maggioranza degli stessi lavoratori che lo hanno eletto, in casi di inadempienza.

Di seguito, Le riportiamo integralmente  l’articolo 50 del D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro, avente  ad oggetto:  Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:

 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
 individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
 produttiva;
 c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività
 di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
 prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
 impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per
le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua
funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma
3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina
di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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