(chiesto da A.)
Risposta:
Il medico competente è un soggetto giuridicamente obbligato all'effettuazione degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento degli obblighi posti a su carico è sanzionato penalmente.
Il decreto prevede l'esecuzione, nei casi di esposizione a rischi professionali, di accertamenti sanitari preventivi (per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro) e periodici (per controllare lo stato di salute dei lavoratori nel tempo), indicandone la finalità: l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica.
Quando il medico competente lo ritenga necessario, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità, può richiedere l’esecuzione di esami clinici e biologici e/o indagini diagnostiche, oltre che avvalersi della collaborazione di medici specialisti (scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri).
Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, parziale o totale, temporanea o permanente, ne deve informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore, che può fare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Nei casi di inidoneità totale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio e nell'affidargli un eventuale successivo compito, tiene conto del suo stato di salute.
Nei casi di inidoneità parziale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede affinché siano evitati compiti ed esposizioni espressamente indicati nel “giudizio di idoneità” emesso dal medico competente.
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