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DURC: Chiarimenti sulle nuove disposizioni dal ministero della pubblica amministrazione e delle semplificazioni

(29/08/2013)

La validità del DURC passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula, poiché se ne limita la richiesta alle fasi fondamentali del contratto. La disposizione ribadisce che il DURC è sempre acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese: in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi , sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La norma estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell’amministrazione.
Viene chiarito che nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC è necessario:
1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
2. per l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

Dopo la stipula del contratto, il DURC deve esser acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.
Un’eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.
Il DURC, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il DURC quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Fonte: testo estrapolato dalla “guida alle semplificazioni del decreto legge del fare”, predisposta dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e pubblicata sul portale www.semplificaitalia.gov.it.

 


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