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(01.02.2010)
Come noto, l’art. 28 comma 1 del D.Lgs 81/08 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato. Tale valutazione deve essere effettuata secondo i criteri contenuti nell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito dall’accordo interconfederale del 2008. Il D.Lgs. 106/09, che ha modificato il D.Lgs 81/08, ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 28, prevedendo che l’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro-correlato decorre dall’elaborazione delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 D.Lgs 81/08. In difetto di tale elaborazione l’obbligo decorre comunque a far data dal 1 agosto 2010. Con Decreto n. 13559 del 10.12.2009 la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha emanato un documento di indirizzo per la valutazione del rischio da stress in ambito lavorativo. Il documento si articola in cinque capitoli, nel primo è riportata un’analisi dell’accordo europeo del 2004 con note esplicative e chiarimenti; nel secondo vengono identificati i fattori stressogeni più comuni connessi al lavoro; nel terzo capitolo vengono chiariti i criteri e i metodi per la valutazione e la gestione del rischio; nel quarto viene fornita un’ipotesi di percorso applicativo per la valutazione e la prevenzione del rischio. Infine, nel quinto ed ultimo capitolo viene chiarito il ruolo dei servizi territoriali e della Regione Lombardia.
Vai al testo integrale del Decreto
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2FDetail&cid=1213290740219&pagename=DG_SANWrapper
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