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(26/08/2013)
Il decreto n. 69/2013, convertito con L. 98/2013, contiene numerose misure per la semplificazione amministrativa. Le misure previste sono finalizzate al recupero dello svantaggio delle imprese Italiane liberando risorse per la crescita e lo sviluppo del Paese.
In termini economici le nuove misure dovrebbero portare ad un risparmio stimato, in questa prima fase, in 500 milioni di Euro l’anno. Sono previste semplificazioni per: edilizia; lavoro; ambiente; DURC; prevenzione incendi, ecc…
In estrema sintesi riportiamo le principali semplificazioni degli adempimenti formali introdotti in materia di sicurezza sul lavoro:
- ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO INFORTUNISTICO: con apposito decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sulla base delle indicazioni della commissione consultiva, saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e tecnopatie. I datori di lavoro delle aziende appartenenti ai settori a “basso” rischio potranno effettuare la valutazione dei rischi utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto, ferma restando la possibilità da parte loro di continuare ad utilizzare le procedure standardizzate già pubblicate;
- DUVRI: nei settori a basso rischio infortunistico, è previsto che, in alternativa alla predisposizione del DUVRI (ove ne ricorre l’obbligo), il datore di lavoro può nominare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese. Le disposizioni entreranno in vigore dopo l’emanazione del decreto per l’individuazione dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali. Tra le esclusioni è mutata la durata dei lavori, che ora prevede l’esenzione dalla predisposizione del DUVRI se non è superiore a 5 uomini/giorno, sempre che i lavori da eseguire non comportino rischi derivanti da: incendio di livello elevato (cfr DM 10/03/98); svolgimento di lavori in ambienti confinati (cfr DPR 177/2011); presenza di agenti cancerogeni, mutageni e biologici, polveri di amianto o atmosfere esplosive; presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08;
- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: vengono eliminate le duplicazioni nella formazione mediante il riconoscimento di crediti formativi per la durata e contenuti della formazione già frequentata. Le modalità per il riconoscimento saranno individuate dalla conferenza Stato-Regioni;
- VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE: per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni (anziché i 60 precedentemente previsti). Decorsi infruttuosamente 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può in autonomia rivolgersi a soggetti abilitati pubblici o privati. Le verifiche successive alla prima sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL, dalle ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati;
- DENUNCIA INFORTUNI: la nuova disposizione, che sarà operativa dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto che definirà le modalità di funzionamento del SINP, prevede che l’INAIL trasmetta per via telematica le denunce di infortuni alla P.S., alle ASL e alle altre autorità, ciascuno per le proprie competenze;
- CANTIERI: saranno pubblicati con apposito decreto i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. Inoltre, è ora previsto che le disposizioni del Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/08 (cantieri temporanei o mobili) non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acque, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini/giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI del D.Lgs 81/08 (art. 88 comma 2 lettera g-bis D.Lgs 81/08). Per quanto riguarda, invece, gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche sarà adottato uno specifico decreto entro il 31/12/2013 per regolamentare l’applicazione delle disposizioni del Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs 81/08, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
Per maggiori dettagli Vi invitiamo a visionare la pratica guida alle semplificazioni del decreto legge del fare, predisposta dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e pubblicata sul portale www.semplificaitalia.gov.it.
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