Informazioni utili per le aziende in tema di sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione e decreti, aggiornate in tempo reale

chiedi all'esperto

chiedi all'esperto

esponi i tuoi problemi ad un team di professionisti clicca qui

area download

white papers

il nostro know-how in formato elettronico clicca qui

richiedi consulenza

richiedi consulenza

compila il form per un contatto preliminare clicca qui

24/03/2015
OBBLIGO VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIV...
La legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune no...

11/03/2015
OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI SORVEGLIANZA ...
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si p...

09/02/2015
Finanziamenti INAIL ISI-2014 INCENTIVI...
Il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i...

home news Sostituzione maniglioni antipanico

Sostituzione maniglioni antipanico

(04/02/2013)

Il 18 febbraio p.v. scadrà il termine per l’adeguamento dei dispositivi di apertura Manuale (maniglie e barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette a controllo dei VV.FF. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 5 del DM 3/11/04 (si veda ns. news del 18/02/2011).
Il decreto, la cui entrata in vigore è stata prorogata di 24 mesi (precedentemente era fissata al 16/02/2011) stabilisce che i dispositivi di apertura devono essere conformi alla Norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta), salvo quanto previsto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, quando l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone o quando l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26.
Quando, invece, l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone o l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone o la porta è installata in locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e sono occupati più di 5 addetti, i dispositivi devono essere conformi alla Norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico).
La sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati, dovrà avvenire in caso di rottura del dispositivo; sostituzione della porta; modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo e comunque entro il 18/02/13 (otto anni dall’entrata in vigore del Decreto, per effetto della proroga stabilita con l'art. 2 del Decreto 06/12/2011).

 


Pag 6 di 7
Precedenti Successive