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Qualificazione dei FORMATORI PER LA SICUREZZA

(26/04/2012)

Approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza (art. 6 - D.Lgs. 81/2008) i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Il formatore deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola media superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Precedente esperienza come docente esterno (per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero frequenza di corsi post]laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;

c) Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul

lavoro organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato il corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

d) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro]settore ATECO di riferimento).

Nelle ipotesi citate ai punti b), c) e d) è necessario essere in possesso anche di almeno una delle seguenti referenze:
- Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di formazione per formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia;

- Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di Lavoro. Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.
Il testo integrale dell’Accordo verrà pubblicato dopo la sua diramazione da parte del Ministero del Lavoro.
Fonte: www.aifos.it

 


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