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Formazione dei DDL che ricoprono l'incarico di RSPP nella propria azienda e Formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti - Sanciti gli accordi che disciplinano modalita' e contenuti

(02.01.2012)

Nella seduta del 21/12/2011, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ha sancito i tanto attesi accordi sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e preposti e dei Datori di Lavoro che ricoprono l’incarico di RSPP nella propria azienda. Gli accordi entreranno in vigore dopo la pubblicazione in G.U., che dovrebbe avvenire nel mese in corso.

Si riportano, in estrema sintesi, le principali novità introdotte.

Formazione del Datore di Lavoro/RSPP: è ora previsto un percorso formativo della durata minima di 16 ore e durata massima di 48 ore, in funzione del livello di rischio della propria attività. Infatti, i percorsi formativi sono articolati in Moduli associati a 3 differenti livelli di rischio:

BASSO – 16 ore; MEDIO – 32 ore; ALTO – 48 ore.

Il monte ore della formazione è individuato in base al settore ATECO di appartenenza e nell’allegato II dell’accordo è riportata una tabella di corrispondenza tra il macrosettore di appartenenza e il livello di rischio ad esso associato. Ad esempio, rientrano nel rischio BASSO: alberghi, ristoranti, assicurazioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio, ecc…; rientrano nel rischio MEDIO: scuole, attività di trasporto, attività agricole, ecc…; ed infine rientrano nel rischio ALTO: edilizia, industrie estrattive, industria del legno, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc…

È da precisare che la formazione prevista dall’accordo non ricomprende quella necessaria per svolgere i compiti relativi alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso) e può essere erogata da: Regioni e Province, Università, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Scuole Superiori della P.A., associazioni sindacali, enti bilaterali e organismi paritetici, ordini e collegi professionali, ecc…

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione del formatore, da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, per i docenti è richiesto come requisito minimo un’esperienza almeno triennale di docenza o professionale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il nuovo percorso formativo per i DDL/RSPP è articolato in 4 Moduli: Normativo, Gestionale, Tecnico, Relazionale. Per il Modulo Normativo e quello Gestionale è consentito utilizzare la modalità e-learning, purché sussistano le condizioni riportate nell’allegato I dell’accordo.

La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale ed il monte ore dell’aggiornamento è stabilito in funzione dei 3 livelli di rischio identificati: BASSO: 6 ore; MEDIO: 10 ore; ALTO: 14 ore. L’aggiornamento andrebbe distribuito nell’arco dei 5 anni e si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi con contenuti conformi all’art. 3 DM 16/01/1997 ed agli “esonerati” ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 626/94. Per tale ultima categoria, l’aggiornamento deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo.

Sono, quindi, esenti dalla formazione “base”, ma comunque soggetti all’obbligo dell’aggiornamento, coloro che hanno frequentato corsi di formazione conformi al DM 16/01/1997, gli “esonerati” ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 626/94 e chi ha frequentato corsi di formazione secondo l’accordo del 26/01/06, salvo che il settore ATECO per cui è stata frequentata la formazione sia lo stesso dell’attività nella quale il datore di lavoro ricopre l’incarico di RSPP.

In caso di inizio di nuova attività il DDL/RSPP deve completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni.

In fase di prima applicazione dell’accordo, non sono tenuti a frequentare il corso “base” previsto dall’accordo (16 – 32 o 48 ore), i DDL che frequentino, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo (presumibilmente luglio 2012), corsi di formazione con durata e contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/1/1997.

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO/RSPP - Tabella riassuntiva

 

LIVELLO DI RISCHIO ATTIVITA’

ORE FORMAZIONE CORSO “BASE”

ORE FORMAZ. AGGIORN.

MODALITA’ EROGAZIONE FORMAZIONE

SOGGETTI FORMATORI

ESONERO FORMAZIONE “BASE”

BASSO

SETTORI ATECO:

G,H,J,K,O,P,Q

16

Articolato in 4 moduli

GIURIDICO;

GESTIONALE;

TECNICO;

RELAZIONALE

06

Tra le varie è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento E-Learning soltanto per il modulo 1 e 2 del corso “base” e per le ore di formazione di aggiornamento

Regioni e Province, Università, INAIL, ASL, Corpo Nazionale VVF, Scuole Superiori della PA, associazioni sindacali, enti bilaterali e organismi paritetici, ordini e collegi professionali, fondi interprofessionali di settore

1- DDL che, alla data di pubblicazione dell’accordo, hanno frequentato un corso di formazione con contenuti conformi al DM 16/01/1997 art. 3

(obbligo di aggiornamento entro 5 anni °);

2- DDL “Esonerati” dalla frequenza ai corsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 626/94 (obbligo di aggiornamento entro 24 mesi °) *;

3-  DDL che entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato un corso di formazione con contenuti conformi all’art. 3 del DM 16/01/1997

(obbligo di aggiornamento entro 5 anni).

MEDIO

SETTORI ATECO:

A,B,I,N,L,M

32

Articolato in 4 moduli

GIURIDICO;

GESTIONALE;

TECNICO;

RELAZIONALE

10

ALTO

SETTORI ATECO:

CA,CB,F,DA,DB,

DC,DD,DE,DI,DJ,

DK,DL,DM,DN,E,

O,DF,DG,DH,N

48

Articolato in 4 moduli

GIURIDICO;

GESTIONALE;

TECNICO;

RELAZIONALE

14

°  a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo.

* datori di lavoro che alla data del 31 dicembre 1996 già svolgevano l’incarico di RSPP nella propria azienda.

Formazione dei Lavoratori:  la formazione prevista dall’accordo sancito in data 21/12/2011 si applica ai lavoratori e alle lavoratrici ed è distinta dall’addestramento, da quella prevista dai titoli successivi al I° del D.Lgs 81/08 e da quella prevista per l’utilizzo di attrezzature particolari. Nei confronti dei lavoratori STAGIONALI, dovrà essere emanato entro 18 mesi un provvedimento che disciplina i percorsi formativi. In caso di mancata emanazione del provvedimento entro il termine previsto, la formazione prevista dall’accordo sarà applicata anche ai lavoratori stagionali.

È consentito l’impiego di piattaforme e-learning solo se ricorrono le condizioni riportate nell’allegato I dell’accordo * e la formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.

Una nota all’interno dell’accordo ribadisce che i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Ove la richiesta del datore di lavoro non riceve riscontro entro 15 giorni, questi può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative. Nel caso in cui la richiesta riceva riscontro, invece, il DDL dovrà tenere conto delle indicazioni ricevute, anche se la realizzazione delle attività formative non viene affidata agli enti bilaterali e agli organismi paritetici.

In attesa della definizione dei criteri di qualificazione del formatore, da parte della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, per i docenti è richiesto come requisito minimo un’esperienza almeno triennale di docenza o professionale in materia di sicurezza sul lavoro. L’esperienza richiesta può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP.

La formazione dei lavoratori stranieri dovrà avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti, come ad esempio la presenza di un traduttore.

Il percorso formativo per i lavoratori, si articola in 2 moduli: Formazione Generale della durata di 4 ore e Formazione Specifica della durata di 4, 8 o 12 ore, in funzione del livello di rischio dell’azienda. Anche in questo caso il monte ore è individuato in base al settore ATECO di appartenenza e nell’allegato II dell’accordo è riportata una tabella di corrispondenza tra il macrosettore di appartenenza ed il livello di rischio ad esso associato. La Formazione Specifica deve essere ripetuta con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08.

La formazione dei lavoratori è soggetta ad aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio individuati. I lavoratori neoassunti devono essere avviati alla formazione preliminarmente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione ed il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni.

Non sono tenuti a frequentare i corsi “base” (8 – 12 o 16 ore) i lavoratori che alla pubblicazione dell’accordo, abbiano frequentato percorsi formativi rispettosi delle previsioni Normative e delle indicazioni previste dai CCNL.

In caso, invece, siano trascorsi più di 5 anni dalla formazione, l’aggiornamento previsto deve concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo.

 

*  il punto 3 dell’accordo stabilisce che l’utilizzo di tale modalità di apprendimento è consentito per:

1.      Formazione generale dei lavoratori;

2.      Formazione dei dirigenti;

3.      Corsi di aggiornamento per lavoratori, dirigenti e preposti;

4.      Formazione dei preposti (solo per taluni argomenti).

FORMAZIONE LAVORATORI – tabella riassuntiva

LIVELLO DI RISCHIO ATTIVITA’

ORE FORMAZIONE “GENERALE”

ORE FORMAZ. “SPECIFICA”

ORE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

MODALITA’ EROGAZIONE FORMAZIONE

ESONERO FORMAZIONE “BASE”

BASSO

SETTORI ATECO:

G,H,J,K,O,P,Q

04

04

06

(aggiornamento quinquennale)

Tra le varie, è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento E-Learning soltanto per la formazione “generica” e per le ore di formazione di aggiornamento

1- lavoratori che alla data di pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti rispettosi delle previsioni normative e dei CCNL

 (obbligo di aggiornamento entro 5 anni°);

2- lavoratori che alla data di pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato corsi di formazione da più di 5 anni (obbligo di aggiornamento entro 12 mesi °);

3-  lavoratori che entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti rispettosi delle previsioni normative e dei CCNL (obbligo di aggiornamento entro 5 anni).

MEDIO

SETTORI ATECO:

A,B,I,N,L,M

04

08

ALTO

SETTORI ATECO:

CA,CB,F,DA,DB,

DC,DD,DE,DI,DJ,

DK,DL,DM,DN,E,

O,DF,DG,DH,N

04

12

°  a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo.

NOTA: Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ipotesi il percorso formativo previsto deve essere completato entro 60 giorni.

Formazione dei Preposti: la formazione dei preposti deve comprendere quella indirizzata ai lavoratori e deve essere integrata da quella relativa ai compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ha durata minima di 8 ore.

La formazione dei preposti, così come la formazione generale dei lavoratori e la formazione dei dirigenti, costituiscono credito formativo permanente.

Per i preposti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

Fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale, sono esonerati dalla formazione “base” i preposti che abbiano frequentato percorsi formativi rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei CCNL, per quanto riguarda durata e contenuti. Per i preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni, l’aggiornamento dovrà essere ultimato entro 12 mesi.

I DDL devono avviare i preposti alla formazione prevista nell’accordo in modo che i corsi vengano conclusi entro 18 mesi.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI ALLA SICUREZZA – tabella riassuntiva 

FORMAZIONE AGGIUNTIVA A QUELLA PREVISTA PER I LAVORATORI

LIVELLO DI RISCHIO ATTIVITA’

ORE FORMAZIONE

ORE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

MODALITA’ EROGAZIONE FORMAZIONE

ESONERO FORMAZIONE “BASE”

BASSO

SETTORI ATECO:

G,H,J,K,O,P,Q

08

06

(aggiornamento quinquennale)

Tra le varie, è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento E-Learning soltanto per una parte delle argomentazioni previste nel corso di formazione “base” e per le ore di formazione di aggiornamento

1- Preposti che alla data di pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti rispettosi delle previsioni normative e dei CCNL

 (obbligo di aggiornamento entro 5 anni°);

2- Preposti che alla data di pubblicazione dell’accordo abbiano frequentato corsi di formazione da più di 5 anni (obbligo di aggiornamento entro 12 mesi°);

3- Preposti che entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo frequentino corsi di formazione con contenuti rispettosi delle previsioni normative e dei CCNL (obbligo di aggiornamento entro 5 anni).

MEDIO

SETTORI ATECO:

A,B,I,N,L,M

08

06

(aggiornamento quinquennale)

ALTO

SETTORI ATECO:

CA,CB,F,DA,DB,

DC,DD,DE,DI,DJ,

DK,DL,DM,DN,E,

O,DF,DG,DH,N

08

06

(aggiornamento quinquennale)

°  a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo.

NOTA: Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se non possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ipotesi il percorso formativo previsto deve essere completato entro 60 giorni.

 

Formazione dei Dirigenti: essa è strutturata in 4 moduli, ha una durata minima di 16 ore ed è soggetta ad aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore. 

Non sono tenuti a frequentare il corso “base” i dirigenti che abbiano svolto percorsi formativi conformi all’art. 3 del DM 16/1/1997 dopo il 14/8/2003 o quelli che abbiano frequentato il Modulo A per ASPP e RSPP previsto dall’accordo Stato-Regioni del 26/1/06.

 

 

FORMAZIONE DIRIGENTI – tabella riassuntiva

FORMAZIONE SOSTITUTIVA DI QUELLA PREVISTA PER I LAVORATORI

LIVELLO DI RISCHIO ATTIVITA’

ORE FORMAZIONE

ORE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

MODALITA’ EROGAZIONE FORMAZIONE

ESONERO FORMAZIONE “BASE”

BASSO

SETTORI ATECO:

G,H,J,K,O,P,Q

16

Articolata in 4 moduli

06

(aggiornamento quinquennale)

Tra le varie, è consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento E-Learning per la formazione “base” e per l’aggiornamento

1- Dirigenti che, alla data di pubblicazione dell’accordo, hanno frequentato un corso di formazione con contenuti conformi al DM 16/01/1997 art. 3, effettuata dopo il 14/08/2003, o il modulo A per RSPP e ASPP previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006

(obbligo di aggiornamento entro 5 anni °);

2- Dirigenti che entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo frequentino corsi di formazione con contenuti rispettosi delle previsioni normative e dei CCNL (obbligo di aggiornamento entro 5 anni).

MEDIO

SETTORI ATECO:

A,B,I,N,L,M

16

Articolata in 4 moduli

06

(aggiornamento quinquennale)

ALTO

SETTORI ATECO:

CA,CB,F,DA,DB,

DC,DD,DE,DI,DJ,

DK,DL,DM,DN,E,

O,DF,DG,DH,N

16

Articolata in 4 moduli

06

(aggiornamento quinquennale)

°  a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo.

NOTA: In sede di prima applicazione dell’Accordo i dirigenti devono essere avviati alla formazione prevista in modo che essa venga conclusa entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione.

SARDELLA CONSULENZE s.r.l. – Tutti i diritti riservati

Per maggiori dettagli è possibile scaricare i testi integrali degli accordi ai seguenti links:

ACCORDO DDL/RSPP:

 http://www.aifos.eu/materials/b504788cf57c0aa68e4a48da1d9a838f/fck_files/file/documenti/2011/dicembre/Accordo_Stato_Regioni_Formazione_DDL_RSPP.pdf

ACCORDO DIRIGENTI, LAVORATORI, PREPOSTI:

 http://www.aifos.eu/materials/b504788cf57c0aa68e4a48da1d9a838f/fck_files/file/documenti/2011/dicembre/Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI.pdf

 


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