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Accesso anticipato al pensionamento per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - Obblighi di comunicazione a carico del DDL

(D.Lgs.67/11)

Il D. Lgs 21 aprile 2011, n. 67 disciplina l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Le tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato sono le seguenti:

A) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 novembre 1999 *;

B) lavoratori notturni ripartiti nelle seguenti categorie:

1.      Lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009;

2.      Lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

C) lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

D) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più attività lavorative precedentemente elencate, per un periodo pari:

-         Ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 

-         Ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

La domanda deve essere presentata all’Istituto Previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, entro:

-         Il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2011; 

-         Il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, qualora gli stessi siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012. 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento: prospetto di paga; libro matricola o libro unico del lavoro; libretto del lavoro; contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo applicato e livello di inquadramento; ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze; documentazione medico-sanitaria; documento di valutazione del rischio dell’azienda; carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida; comunicazione di assunzione; dichiarazione di assunzione; altra documentazione equipollente.

Nel caso in cui il personale dell’azienda svolga lavorazioni indicate nel precedente punto “B”, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare, con periodicità annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ai competenti Istituti Previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Per le lavorazioni indicate nel precedente punto “C”, la comunicazione deve essere, invece, effettuata entro 30 giorni dall’inizio delle stesse.

L’omessa comunicazione da parte del datore di lavoro è punita con una sanzione amministrativa da 500 Euro a 1.500 Euro.

* "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';

   "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

   "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e

    continuita';

   "lavori in cassoni ad aria compressa";

   "lavori svolti dai palombari";

   "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare

    misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non

    comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

   "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

   "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di

    costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi

    ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

   "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.

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