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(19.11.2010)
... a cura del Dott. Giuliano Sardella - Direttore Tecnico Sardella Consulenze s.r.l.
In data 17/11/2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. Il documento emanato precisa, innanzitutto, che la valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i lavoratori e lavoratrici, compresi i dirigenti e preposti, prendendo in esame non i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori che sono esposti a rischi della medesima tipologia. L'individuazione di tali gruppi può essere effettuata autonomamente dal datore di lavoro in funzione dell'effettiva organizzazione aziendale.
La valutazione si articola in due fasi: la prima necessaria e preliminare, la seconda (valutazione approfondita) da attivare nel caso in cui dalla valutazione preliminare vengano rilevati fattori di rischio da stress lavoro-correlato e le misure poste in essere dal datore di lavoro siano state inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nell'analisi di indicatori oggettivi e verificabili, riferiti a:
1) Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattie, turnover, sanzioni comminate, segnalazioni del medico competente aziendale, ecc...);
2) Contenuto del lavoro (carichi e ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro, ecc.);
3) Contesto del lavoro (ruolo nell'organizzazione, autonomia decisionale e di controllo, evoluzione di carriera, ecc.).
Per la valutazione preliminare possono essere utilizzate check list appositamente predisposte ed occorre, inoltre, "intervistare" i lavoratori e/o i loro rappresentanti in relazione alla valutazione dei fattori di rischio correlati al contesto e al contenuto del lavoro.
Se dalla valutazione non emergono elementi di rischio tali da richiedere l'adozione di specifiche misure, il datore di lavoro dovrà comunque prevedere un piano di monitoraggio di tali indicatori nel tempo. In caso contrario, invece, si dovrà procedere alla pianificazione e adozione degli opportuni interventi correttivi. Qualora questi ultimi risultino inefficaci, si passa alla seconda fase di valutazione che prevede l'analisi della percezione soggettiva dei lavoratori (mediante questionari, interviste, ecc.) appartenenti ai gruppi omogenei per i quali sono state rilevate problematiche connesse allo stress da lavoro. Nelle aziende che occupano meno di 5 lavoratori è consentito di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori, per la ricerca delle giuste soluzioni e la verifica della loro efficacia.
Il documento precisa, infine, che la data del 31/12/2010 (data di decorrenza dell'obbligo di valutazione) deve essere intesa come data di avvio delle attività. La programmazione temporale e l'indicazione del termine finale per l'espletamento delle valutazioni devono essere riportati nel DVR e gli organi di vigilanza ne dovranno tener conto.
I datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione del rischio facendo riferimento ai contenuti dell'accordo europeo del 08/10/2004 (recepito dall'Accordo Interconfederale del 9/6/08) non devono ripeterla, ma sono comunque tenuti all'aggiornamento della stessa nelle ipotesi previste dall'art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08.
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