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(19.10.2010)
Con la circolare n° 35/2010 del 8/10/10, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce utili precisazioni riguardo alla validità temporale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale, al pari di quanto disposto dalla L. 51/06 per il settore edile. Analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso per fini di controllo delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
Il ministero precisa, altresì, che nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto per fini diversi, ciò per il fatto che le verifiche operate dai competenti Istituti seguono ambiti e procedure diverse in funzione delle finalità per cui il Documento è richiesto. Si precisa che hanno validità trimestrale anche i documenti rilasciati ai fini dall’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori, mentre il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.
Il DURC rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia può essere utilizzato, per l’intero periodo di validità, ai fini dell’inizio di più lavori.
Scarica il testo integrale della Circolare al link http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/24907D08-C159-40D7-9C3E-257803804CCF/0/Circolaren352010DURCDeterminazioneAVCPn12010.pdf
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