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Esposizione all'amianto e sicurezza sul lavoro: direttiva sulla protezione dei lavoratori. ...a cura del Dott. Giuliano Sardella

(28/12/2009)

Il 5 gennaio 2010 entrerà in vigore la direttiva 2009/148/CEE  per la prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall´esposizione all´amianto.
La direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano dall’esposizione all’amianto, nonché la prevenzione di tali rischi. Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche. Il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi: a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS; b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS; c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS; d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS; e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS; f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione. Prima dell’inizio dei lavori in cui vi sia presenza di amianto, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo competente territorialmente. Tale notifica deve comprendere una descrizione sintetica su: ubicazione del cantiere; tipo e quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati; attività e procedimenti applicati; numero dei lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. I lavoratori e i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori.
L’art. 8 della Direttiva fissa dei valori limite di esposizione e, per garantire il rispetto dei valori fissati, prevede che sia misurata la concentrazione di fibre di amianto nell’aria. Il campionamento deve essere rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore e, pertanto, la durata dei campionamenti dovrà essere tale da poter stabilire un valore di esposizione per un periodo di riferimento di otto ore (un turno di lavoro), mediante misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm 3 (TWA). Quando il valore limite viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il prima possibile le misure appropriate. Il lavoro potrà proseguire, purché vengano adottate misure adeguate per la protezione dei lavoratori. Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la durata deve essere limitata al minimo strettamente necessario, prevedendo adeguati periodi di riposo per i lavoratori interessati. Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell’amianto, di riparazione e di manutenzione, per le quali, nonostante l’adozione delle misure tecniche preventive, è prevedibile il superamento del valore limite fissato, il datore di lavoro attua comunque tutte le misure per garantire un'idonea protezione dei lavoratori, in particolare: fornendo adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che devono essere sempre indossati dai lavoratori; affiggendo nelle aree di lavoro cartelli per segnalare il presumibile superamento del valore limite di 0,1 fibre per cm 3 (TWA);  evitando la dispersione della polvere prodotta dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o all'interno dello stabilimento devono essere consultati sull'adozione di tali misure prima dell’inizio delle attività.  Inoltre, prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto deve essere predisposto un piano di lavoro che preveda: che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore; che vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale; che al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia accertata l’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto. Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve essere integrato con informazioni in merito a: natura e durata presunta dei lavori; luogo di esecuzione dei lavori; metodi applicati per la manipolazione; caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini della protezione del personale incaricato dei lavori e delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori. E', altresì, obbligo dei datori di lavoro provvedere alla formazione di tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti. La formazione deve avvenire a intervalli regolari, il contenuto deve consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda: le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico dovuto al fumare; i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo i rischi connessi; le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; le procedure di emergenza e decontaminazione; l’importanza dei controlli sanitari. In tutti i lavori in cui vi sia presenza di amianto, il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi in cui si svolgono le attività siano chiaramente delimitati, contrassegnati da appositi cartelli e accessibili esclusivamente ai lavoratori incaricati; durante le attività sia tassativamente vietato fumare e siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro tenuti separati da quelli civili; i lavoratori dispongano di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all’uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazo. Prima dell’esposizione deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute, che comprenderà un esame specifico del torace. Durante l’esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni. Il medico o l’autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Per ciascun lavoratore si deve tenere una cartella clinica individuale.  I lavoratori esposti devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l’esposizione alla quale sono sottoposti. Il medico e/o l’autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi dati inseriti nel registro. Il registro e le cartelle sanitarie devono essere conservati per un periodo minimo di quarant’anni a partire dalla fine dell’esposizione.
Purché si tratti di esposizioni sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non sarà superato, gli articoli 4, 18 e 19 della Direttiva (notifica preliminare..., accertamenti sanitari preventivi..., iscrizione dei lavoratori esposti nel registro...) possono non essere applicati quando il lavoro è caratterizzato da: brevi attività non continuative di manutenzione, durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; lavori di rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice; operazioni di incapsulamento e condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; operazioni di sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano per il recepimento della materia disciplinata dalla nuova Direttiva.  La direttiva 83/477/CEE, che ha subìto nel corso degli anni diverse e sostanziali modifiche, alcune delle quali già recepite dal nostro ordinamento, è abrogata per fini di chiarezza e razionalizzazione della materia, lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.  La  direttiva 2009/148/CEE consente, tuttavia, agli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori.
 

 


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