24/03/2015
OBBLIGO VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIV...
La legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune no...
11/03/2015
OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI SORVEGLIANZA ...
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si p...
09/02/2015
Finanziamenti INAIL ISI-2014 INCENTIVI...
Il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i...
(02/01/2015)
IN SINTESI: Modificati gli artt. 28 e 29 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/08) in materia di valutazione dei rischi, per effetto dell’art. 13 della Legge 30/10/2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”. Con la pubblicazione della Legge, entrata in vigore il 25/11/2014, sono state introdotte alcune novità sulla tempistica di redazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
In caso di aggiornamento della valutazione di rischi, il Documento deve essere rielaborato entro 30 giorni, ma comunque l’azienda dovrà dare immediata evidenza documentale dell’aggiornamento delle misure di prevenzione, comunicando tali dati al RLS.
La stessa procedura si applica anche in caso di azienda di nuova costituzione in relazione agli obblighi di prima redazione del DVR. Infatti, il documento deve essere elaborato entro 90 giorni, ma l’azienda dovrà dare immediata evidenza documentale dell’attuazione delle previste misure di controllo dei rischi, comunicando tali dati al RLS.
Si ricorda che i casi in cui è obbligatorio l’aggiornamento della valutazione dei rischi, e delle misure di controllo degli stessi, sono i seguenti:
· modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (esempi: variazione dei luoghi di lavoro; introduzione di nuove turnazioni e mansioni; introduzione di nuove forme contrattuali di lavoro o utilizzo di lavoratori stranieri o minori; modifica o introduzione di nuove attrezzature di lavoro; introduzione nuove sostanze chimiche o di nuovi fattori di rischio fisico o di nuove pratiche di lavoro; introduzione di nuovi DPI, con caratteristiche di protezione particolari; variazioni nell’organizzazione del SPP aziendale (es. Medico Competente, RSPP, Datore di Lavoro);
· modifiche che si rendono necessarie in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
· a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattate i ns. uffici al n° 0823.875739
Pag 6 di 7
Precedenti
Successive