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MODIFICHE AL DLGS 81/2008: PREVENZIONE DELLE FERITE DA TAGLIO O DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO.

(25/03/2014)

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 10 marzo u. s. è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2014 n.19, in attuazione della direttiva 2010/32/UE che ha recepito l’accordo quadro concluso da HOSPEEM (Associazione datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici) in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Il decreto modifica il Dlgs 81/2008 introducendo il Titolo X bis, che riporta le modalità di valutazione del rischio specifico e le relative misure di prevenzione da porre in essere. La nuova norma riguarda tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, interessati da attività sanitarie alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
L’obiettivo è garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro, attuando le seguenti misure preventive e  di protezione:
X soppressione dell’uso di oggetti taglienti o acuminanti quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
X utilizzo di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
X attuazione di procedure per l’utilizzo e l’eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, mediante l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui si utilizzano. Le procedure dovranno essere periodicamente verificate per testarne l’efficacia e il personale dovrà essere adeguatamente formato e informato sul contenuto delle stesse;
X divieto immediato della pratica di reincappucciamento degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
X sorveglianza sanitaria;
X informazione e formazione del personale sul corretto uso di dispositivi taglienti, procedure da attuare per la notifica e il monitoraggio post esposizione, profilassi da attuare in caso di ferite di rilevanza biologica, ecc..;
X previsione di idonee procedure da attuare in caso di infortunio.

Il decreto prevede sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente, che è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi) e per la violazione dell’art 286-sexies (Misure di prevenzione specifiche).

 

 

 


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