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(02/01/2014)
Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006, art. 112) stabilisce che “ le stazioni appaltanti verificano … la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93 e la loro conformità alla normativa vigente ”. Le modalità di applicazione del Codice degli Appalti si ritrovano nel Regolamento di cui al DPR 207/2010. Queste verifiche tecniche vengono effettuate ai fini della formale “validazione” degli elaborati stessi, validazione che resta a carico del responsabile del procedimento (art.55 del Regolamento). Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica dei progetti può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (vedi art. 47 del Regolamento) oppure da “strutture tecniche esterne” (art. 48). Tra questi soggetti esterni rientrano i liberi professionisti, le società di professionisti e le società di ingegneria o loro raggruppamenti (vedi art. 90 del Codice). Essi però possono effettuare la “verifica della progettazione ai fini della validazione” solo se sono in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da un Organismo accreditato a livello europeo per il settore EA 34 con estensione al reg. accredia RT21 (art. 48, c.1 del Regolamento). La certificazione, oltre ai classici campi di applicazione come ad es. “progettazione e direzione lavori di opere civili”, deve avere per espresso oggetto anche le “verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione” (come da Regolamento Tecnico di Accredia). fonte: Q Gest srl - organismo di certificazione - www.qgest.it
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