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(11.04.2011)
Con l’emanazione del Decreto 24 gennaio 2011, n° 19, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto 388/2003, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81.
Il regolamento si riferisce alle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario, ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario. Esso si applica ad attività lavorative svolte in luogo isolato e al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.
Per attività lavorativa svolta in luogo isolato, in ambito ferroviario, si intende ogni attività svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende, o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio. Per l’organizzazione del pronto soccorso in tali aree, i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi anche con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento, prevedendo, per ciascun punto della rete ferroviaria, le modalità più efficaci per garantire un soccorso qualificato in tempi rapidi e il trasporto degli infortunati.
Il personale deve essere dotato di un pacchetto di medicazione con contenuto conforme all’allegato 2 del DM 388/03 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello in macchina con idonei mezzi e, tramite una procedura preventivamente stabilita, poter attivare la richiesta di pronto soccorso.
Il datore di lavoro deve, inoltre, provvedere alla formazione del personale con cadenza triennale, al fine di far acquisire dimestichezza sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull’uso dei presidi contenuti nei pacchetti di medicazione. La formazione deve avere una durata non inferiore a sei ore ed essere erogata da personale medico e, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto in ambito ferroviario. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione deve avere una durata non inferiore a otto ore, per consentire un maggiore approfondimento delle tematiche trattate.
Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del regolamento, purché la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore.
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