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(01.03.2011)
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (cosiddette “ESEDI”) all’amianto nell’ambito delle attività di cui all’art. 249, comma 2, D. Lgs 81/2008 resi noti, con un comunicato, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le attività interessate sono:
- Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro è effettuato solo su materiali non friabili;
- Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;
- Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
Le attività “ESEDI” vengono identificate nella attività effettuate per un massimo di 60 ore all’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di 2 interventi al mese e che corrispondono a un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 f/l (10 fibre per litro), calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. La durata dell’intervento deve intendersi comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove questo non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile. Durante l’esecuzione delle attività “ESEDI” dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche di cui all’art. 252 D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Nell’allegato I del documento è riportato un primo elenco di attività che sulla base delle attuali conoscenze possono rientrare nelle attività “ESEDI”. Tali attività possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, elettricisti, muratori, ecc… che si trovano a svolgere attività con materiali contenenti amianto, purché abbiano ricevuto una formazione adeguata secondo quanto disposto dall’art. 258 D.Lgs 81/08.
Al link il testo integrale del comunicatohttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E88144DA-1718-46DC-9B88-8ADB9C2B9863/0/20110125_LC.pdf
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