Informazioni utili per le aziende in tema di sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione e decreti, aggiornate in tempo reale

chiedi all'esperto

chiedi all'esperto

esponi i tuoi problemi ad un team di professionisti clicca qui

area download

white papers

il nostro know-how in formato elettronico clicca qui

richiedi consulenza

richiedi consulenza

compila il form per un contatto preliminare clicca qui

24/03/2015
OBBLIGO VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIV...
La legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune no...

11/03/2015
OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI SORVEGLIANZA ...
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si p...

09/02/2015
Finanziamenti INAIL ISI-2014 INCENTIVI...
Il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i...

home news NUOVI ADEMPIMENTI SICUREZZA

NUOVI ADEMPIMENTI SICUREZZA

(18/02/2011)

Il 16/02/2011 è scaduto il termine per l’adeguamento dei dispositivi di apertura Manuale (maniglie e barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette a controllo dei VV.FF. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 5 del DM 3/11/04.  Il decreto stabilisce che i dispositivi di apertura devono essere conformi alla Norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta) quando l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone o quando l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26.

Quando, invece, l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone o l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone o la porta è installata in locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e sono occupati più di 5 addetti, i dispositivi devono essere conformi alla Norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico).

Come accennato, l’art. 5 del DM 3/11/04 precisa che i dispositivi non muniti di marcatura CE sono sostituiti a cura del titolare dell’attività in caso di rottura, sostituzione della porta o modifiche che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo e comunque entro il 16/02/11 (sei anni dall’entrata in vigore del Decreto).

Il titolare dovrà conservare la dichiarazione di corretta installazione dei dispositivi rilasciata dall’installatore, sottoporli a manutenzione periodica e annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio.

 


Pag 4 di 7
Precedenti Successive