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RITIRO OBBLIGATORIO DEI RAEE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI

(01.06.2010)

Con il DM 65 del 08/03/2010 è diventato operativo l’obbligo, sancito dal D.Lgs 151/2005, per i distributori [1] di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di assicurare, a partire dal 19/06/2010, il ritiro gratuito delle apparecchiature “usurate” al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, provvedendo al loro trasporto presso i centri di raccolta. All’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura, il cliente potrà consegnare l’apparecchiatura usata a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni di quella che viene fornita. La violazione dell’obbligo del ritiro è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 400,00 Euro per ogni apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. I distributori hanno altresì l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Il raggruppamento dei RAEE [2] ritirati dai consumatori rientra nell’ambito delle operazioni di raccolta dei rifiuti e non di stoccaggio e beneficia delle seguenti semplificazioni:

1)      Il registro di carico e scarico è sostituito da uno schedario numerato progressivamente che i distributori dovranno compilare al momento dell’effettuazione del ritiro, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Lo schedario va conservato per i tre anni successivi all’ultima registrazione;

2)      Il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dal documento di trasporto che i distributori o i trasportatori che agiscono in loro nome, devono compilare e sottoscrivere in tre copie, di cui:

-          Una rimane al distributore che la conserva per un periodo di tre anni;

-          Una va al centro di raccolta cui sono stati conferiti i RAEE;

-          Una resta al trasportatore (se diverso dal distributore);

3)      L’autorizzazione per lo stoccaggio dei rifiuti è sostituita da un’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali attraverso una comunicazione presentata dal distributore alle sezioni regionali o provinciali dell’Albo territorialmente competenti. L’iscrizione è valida per cinque anni ed è soggetta al versamento di un contributo annuale di € 50,00. Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, ma in sede di prima applicazione del  decreto, l’attività può essere svolta fino ad un eventuale rigetto della  domanda;

4)      È previsto l’esonero dall’obbligo di presentazione annuale del MUD.

Le semplificazioni operano a patto che il raggruppamento sia finalizzato al trasporto dei rifiuti presso i centri di raccolta RAEE di cui all’art. 6 c. 1 lettere a) e c) D.Lgs 151/2005; sia effettuato dai distributori presso i locali del punto vendita o presso altro luogo stabilito ed avvenga nel rispetto delle  seguenti condizioni:

il trasporto presso il centro di raccolta deve essere effettuato almeno mensilmente e il raggruppamento non può superare i 3.500 Kg complessivi;

il luogo del raggruppamento non deve essere accessibile al pubblico e deve essere pavimentato; 

i RAEE devono essere protetti da pioggia e vento;

i RAEE devono essere mantenuti integri, evitando fuoriuscite di sostanze pericolose;

deve essere rispettato il divieto di miscelazione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

il raggruppamento deve riguardare rifiuti prodotti in ambito domestico.

Per quanto riguarda i rifiuti derivanti da attività lavorative, il DM 65/2010 prevede la possibilità per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di incaricare i distributori  a provvedere al ritiro. In tali casi si applicano le medesime semplificazioni previste per i RAEE domestici. 

[1] DISTRIBUTORE: soggetto iscritto nel Registro delle Imprese di cui alla Legge 580/1993, che nell’ambito di un’attività commerciale fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore

[2] RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche, per telecomunicazioni, di consumo, di illuminazione, per lo sport e il tempo libero, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, ecc…)

Per informazioni più dettagliate, si consiglia la consultazione del DM 65/2010 e del D.Lgs 151/2005, disponibili ai seguenti link:

DM 65/2010 del 08/03/2010: http://www.ea.ancitel.it/DM_08_03_2010_n.%2065.pdf

D.Lgs 151/2005: http://www.mi.camcom.it/upload/file/1526/763150/FILENAME/D.Lgs_151_25luglio2005.pdf 

 


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