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CHIARIMENTI SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

(25.05.2010)

Facendo seguito ai numerosi chiarimenti richiesti, circa l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro per fini di sicurezza dei beni e del personale, si precisa quanto segue:

nel provvedimento del 08/04/2010 sulla videosorveglianza (che ha ripreso per tali aspetti il precedente del 29/04/2004), il Garante Privacy ha precisato che nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa; pertanto, è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità.  Non devono, quindi, essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei  doveri  di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno, poi, osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali  casi , deve essere osservato il disposto dell'art. 4 della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). 

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori  sancisce, al comma 1, il divieto assoluto e inderogabile del controllo cosiddetto “intenzionale” dell’attività lavorativa, mediante l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature aventi come unica finalità il controllo dell’attività dei dipendenti. La nozione di controllo a distanza è stata intesa, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza e dalla dottrina come comprensiva, non solo della distanza spaziale, ma anche della distanza temporale, ovvero qualsiasi forma di controllo del lavoratore che  sia reso possibile tramite l’utilizzo di tutte quelle apparecchiature in grado di controllare l’attività in luogo diverso da quello dove avviene la prestazione lavorativa, nonché a distanza di tempo. Il secondo comma consente, tuttavia, l’uso di impianti dai quali possa derivare qualche controllo a distanza, purché l’installazione sia richiesta da ragioni di sicurezza o da esigenze produttive o organizzative (controllo incidentale o potenziale del dipendente) e sia preventivamente concordata con le r.s.a. (rappresentanze sindacali aziendali) o, in caso di loro assenza, preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). 

Altro quesito ricorrente è stato: “in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.), il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) può sottoscrivere tale accordo ?”

A nostro modesto avviso, SI.

Questa la nostra interpretazione: L’art. 2 comma 1 lettera i) del D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il RLS come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e l’installazione di un sistema di videosorveglianza per esigenze di tutela del personale e a garanzia della sicurezza aziendale, lo rende certamente compartecipe della questione. L’art. 50 dello stesso Decreto, al comma 2 stabilisce, inoltre, che nei confronti del RLS “…si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali” e, pertanto, per analogia si ritiene che goda dei medesimi diritti di queste ultime, essendo il RLS eletto espressione della volontà dei lavoratori che a maggioranza hanno deciso di farsi rappresentare. Infine, l’art. 4 della Legge 300/1970 prevede che l’installazione dell’impianto sia preceduta da un accordo con le r.s.a. e solo come alternativa è prevista la richiesta di autorizzazione alla competente DPL. In ogni caso, il datore di lavoro che non consulta il RLS eletto nella propria azienda in ordine alla programmazione e attuazione di una misura di prevenzione, stabilita a seguito di una valutazione dei rischi e atta a garantire la sicurezza e l’incolumità del personale, oltre a violare il disposto dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs 81/08, potrebbe, in una più ampia accezione, anche assumere un comportamento lesivo di un diritto sindacale dei lavoratori.

 


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