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(29.01.2010)
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/12/09 è stato istituito il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il nuovo sistema, gestito dal Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, sarà operativo dopo 180 giorni dalla pubblicazione per talune categorie di soggetti e dal 210° giorno per tutte le altre. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:
1. Le imprese e gli enti produttori iniziali dei rifiuti pericolosi;
2. Produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
3. I comuni, gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
4. I commercianti e gli intermediari dei rifiuti senza detenzione;
5. I consorzi istituiti per recuperare e riciclare particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati;
6. Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
7. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e quelle che effettuano operazioni di recupero e smaltimento;
8. Operatori del trasporto intermodale.
Inoltre, alcune categorie, possono spontaneamente aderire al SISTRI a partire dal 12 agosto 2010 (l’adesione è facoltativa): imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti; imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi; imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ecc….
A carico dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI grava l’obbligo di comunicare, mediante il sistema di tracciabilità, le quantità e le caratteristiche qualitative dei propri rifiuti, utilizzando i dispositivi elettronici previsti dal Decreto. Il dispositivo elettronico, consegnato dopo aver perfezionato la procedura d’iscrizione, consente di accedere al sistema dalla propria postazione per effettuare la trasmissione dei dati, firmare elettronicamente le informazioni fornite e memorizzarle sul dispositivo stesso. È necessario dotarsi di un dispositivo per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. Per le attività di raccolta e trasporto rifiuti è necessario dotarsi di un dispositivo relativo alla sede legale dell’impresa e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti. Sui veicoli dovranno essere installati, altresì, dispositivi denominati “Black Box”, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dai veicoli stessi. L’installazione del dispositivo Black Box avviene presso officine autorizzate il cui elenco è disponibile sul portale del SISTRI e fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB. I costi d’installazione sono a carico dei soggetti obbligati. A carico di tutti gli aderenti al sistema grava l’obbligo di contribuire alla copertura economica del sistema stesso, mediante il versamento di un contributo variabile in funzione della dimensione dell’impresa, della tipologia dei rifiuti, della quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza e, fatta eccezione per la 1° annualità, và versato entro il 31/01 dell’anno al quale si riferisce. L’Allegato 1° del Decreto riporta le istruzioni per aderire al sistema e l’allegato 2 la ripartizione dei contributi di adesione a seconda della categoria di appartenenza. Per informazioni più dettagliate consultare il testo integrale del Decreto.
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