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(11/01/2010)
Quando deve essere redatto e come deve essere preparato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)?
La Regione Lombardia ha pubblicato, con Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità, le “Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”. Questo documento descrive le azioni che le “funzioni aziendali, responsabili della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)” devono compiere in occasione della stipula di contratti d’appalto di lavori, servizi, fornitura e di somministrazione di lavoro. Riguardo agli aspetti generali relativi ai campi d’applicazione e alle responsabilità, il documento ricorda che si può parlare di interferenza quando la stipula di un contratto genera interferenze rischiose tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. L’obbligo del DUVRI (art. 26 del D.lgs 81/2008) non si applica ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e la Regione Lombardia indica che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e opere, a prescindere dall’importo della commessa e che non è necessario quando l’appalto è di mera fornitura o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purché non vi sia presenza di rischi specifici di cui all’allegato XI D.lgs 81/2008. (Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti).
Il DUVRI deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto e i relativi oneri della sicurezza devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso. La Regione ricorda che il DUVRI è un documento dinamico, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima del’appalto deve essere necessariamente aggiornata nel corso dei lavori qualora intervengano modifiche significative ai fini della sicurezza. Riguardo all’acquisto di apparecchiature di qualsiasi genere, la compilazione del DUVRI. è esclusa solo se l’installazione consiste nel collegamento dell’apparecchiatura alla normale rete di alimentazione. In caso di collegamenti più complessi o nel caso in cui la fornitura preveda successivi interventi di manutenzione da parte del fornitore, il DUVRI va redatto. Inoltre, al fine di stabilire la sussistenza di interferenze, deve comunque essere redatto un documento preliminare “attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza” che viene allegato alla documentazione di gara.
Il documento della Regione Lombardia fornisce precise indicazioni operative riguardo la redazione del DUVRI. Pertanto, quando è prevista la redazione le “strutture appaltanti” preparano il documento prevedendo le seguenti fasi:convocazione di una riunione preliminare per definire le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza; stesura dell’elaborato tecnico DUVRI. sulla base di quanto emerso nella riunione; stima degli eventuali costi della sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze.
L’elaborato tecnico sarà allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione delle emergenze. Dopo l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto si procederà al perfezionamento ed adeguamento dello stesso in funzione dell’evoluzione del lavoro, dei servizi e delle forniture. Comunque, ricorda il documento di indirizzo emanato dalla Regione Lombardia, l’attività di cooperazione e coordinamento non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà proseguire durante il corso dell’appalto. Riguardo alle modalità per la redazione del PSC, anch’esse chiarite dalla Regione Lombardia, si rimanda al testo integrale delle linee di indirizzo (Decreto n. 14521 del 29/12/2009). Il documento è composto, inoltre, da 5 allegati che costituiscono dei fac-simile da utilizzare per gli adempimenti previsti dall’art. 26:
ALLEGATO 1: Documento di valutazione preliminare presenza interferenze da utilizzarsi nella fase preliminare dei contratti di appalto o d’opera;
ALLEGATO 2: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti di servizi, forniture, somministrazione di lavoro;
ALLEGATO 3: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per gli appalti lavori che prevedano la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
ALLEGATO 4: Tabella dei soggetti coinvolti e delle relative azioni da realizzarsi per l’elaborazione del DUVRI per contratti di somministrazione lavoro;
ALLEGATO 5: Modello DUVRI da utilizzarsi nei contratti di appalto o d’opera.
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