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Istruzioni operative per la comunicazione del RLS

(31/08/2009)

Per effetto dell’art. 13 comma 3 del D.Lgs 106/2009 che ha modificato l’art. 18 comma 1 lettera aa), il datore di lavoro deve comunicare per via telematica all’INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in carica soltanto in caso di nuova elezione o designazione. In sede di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti. Pertanto, scompare la comunicazione annuale sostituita da una istantanea da effettuare in caso di nuova elezione o designazione da parte dei lavoratori. Ovviamente, il nuovo adempimento interessa anche i datori di lavoro presso i quali la nomina del RLS è avvenuta nel corso del 2009. Con nota n° 43 del 25 agosto 2009, l’INAIL ha reso note le modalità di comunicazione specificando che i datori di lavoro che già hanno provveduto ad effettuare la comunicazione entro il termine del 16.05.09 (successivamente prorogato al 16.08.09) NON dovranno effettuare ulteriori comunicazioni, salvo i casi in cui siano intervenute modifiche nel periodo che va dal 01.01.09 alla data odierna (si ricorda, infatti, che la comunicazione con il vecchio regime era riferita all’anno precedente). È stato, inoltre, confermato che nelle aziende in cui non è stato eletto il RLS, interverrà un rappresentante territoriale e il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo obbligatorio al fondo di sostegno previsto dall’art. 52 del D.Lgs 81/08 in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato, calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera.

 


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