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OBBLIGO VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEI TRASPORTI

(24/03/2015)

La legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune novità in materia di autotrasporto, stabilendo nuovi obblighi per autotrasportatori e committenti. Tra le novità principali segnaliamo l’obbligo di verifica della regolarità contributiva del vettore da parte del committente.

Il servizio di trasporto, infatti, può essere affidato soltanto a vettori in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Il committente o il primo vettore, in caso di sub-vezione, deve verificare che il vettore sia in regola con i suddetti adempimenti, facendosi consegnare il DURC (non antecedente a 3 mesi), prima di affidare il servizio.

Tale verifica, tuttavia, ha carattere provvisorio, in quanto una volta andato “a regime” il sistema previsto, sarà possibile accedere al portale del Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto e verificare la regolarità del vettore cui si intende affidare il servizio di autotrasporto.

Il committente che non esegue la verifica risponde in solido con il vettore (nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori) dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute durante la vigenza del contratto stipulato. La responsabilità sussiste per un anno dalla cessazione del contratto e non comprende eventuali sanzioni amministrative comminate al trasportatore per i suddetti inadempimenti.

Nel caso di contratto “non scritto”, invece, qualora il committente non esegua le verifiche sulla regolarità del vettore, risponderà in solido con il vettore non solo per gli inadempimenti di natura retributiva, previdenziale  e assicurativa, ma anche per quelli di natura fiscale e per eventuali violazioni del codice della strada commesse nello svolgimento del servizio di trasporto per suo conto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potrete contattare i ns. uffici.

 

 


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